ANCHE L'OVVIO E' IN BILICO (CARLOS)

lunedì 27 giugno 2011

Costituzione italiana

La Costituzione della Repubblica italiana

Art. 27
La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.

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