ANCHE L'OVVIO E' IN BILICO (CARLOS)

lunedì 23 maggio 2011

Costituzione italiana

La Costituzione della Repubblica italiana

Art. 25
Nessuno può essere distolto dal giudizio naturale precostituito per legge. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.



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